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DVR e RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) gestisce e coordina le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, egli è la figura dotata delle capacità tecnico-gestionali aventi il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempire agli obblighi di prevenzione.

Il RSPP “opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui (art. 17 comma 1 lett. a, e art. 28 del D. Lgs. 81/08), tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all’art.55 del D. Lgs. 81/08, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.”

Il RSPP è una sorta di “consulente” del datore di lavoro, ed i suoi studi e elaborazioni vengono fatti propri del datore di lavoro, con la conseguenza che quest’ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli infortuni riconducibili ad una situazione pericolosa non segnalata sul Documento di Valutazione dei Rischi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti corretta l’argomentazione del Tribunale che ha ritenuto responsabili un RSPP per avere sottovalutato un rischio che ha poi portato a un infortunio e per non avere segnalato lo stesso al datore di lavoro onde consentirgli di eliminarlo.



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