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Regole antincendio per edifici abitativi sopra i 12 metri

Il giorno 5.02.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto D.M. 25.01.2019 di regola tecnica integrativa al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (attuativo dal 4.5.2019), che aggiorna le regole antincendio per gli edifici destinati a civile abitazione aventi un’altezza antincendi superiore ai 12 metri.

In particolare la normativa reca modifiche alle misure gestionali e di esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile, limitando a 4 (la precedente versione ne indicava 5) i livelli di prestazione antincendio (L.P.), variabili in base all’altezza antincendi dell’edificio:

  • L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
  • L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
  • L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
  • L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

 

Per altezza antincendi di un edificio civile si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso.

Cosa detta la norma?

La norma detta, per ciascuna delle quattro categorie, i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell’attività antincendio che degli occupanti in caso di emergenza. Solo per gli edifici dai 12 ai 24 metri, il decreto detta le misure da attuare in caso di incendio; in sostanza gli occupanti dovranno essere indottrinati sui comportamenti da seguire. (vi invitiamo a scaricare la circolare per maggiori dettagli)

Per le altre tre categorie, invece, la nuova versione della norma indica le misure antincendio preventive e la pianificazione dell’emergenza; inoltre, per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio) che specifica le misure di tipo organizzativo-gestionale da rispettare affinchè l’attività antincendio si svolga nella massima sicurezza.

In particolare, gli occupanti di tutti gli immobili compresi fra i 24 mt. e oltre gli 80 mt., dovranno rispettare le disposizioni riportate dal G.S.A. in caso di situazione ordinaria e cioè:

  • osservare le misure antincendio preventive predisposte dal Responsabile dell’attività antincendio:
  • mantenere fruibili le vie di esodo e in efficienza le misure di protezione attiva e passiva;
  • mentre per le situazioni di emergenza, le regole le detta la pianificazione di emergenza:
  • attuare le procedure di allarme e comunicazioni;
  • provvedere all’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.

 

Un’ulteriore indicazione è riportata per la categoria L.P.3 per la quale si prevede anche la presenza di un Centro Gestionale per l’Emergenza, cioè un locale per il coordinamento delle operazioni.

Rimane sempre fermo l’obbligo a oggi vigente, per i nuovi edifici e per quelli esistenti di altezza superiore a 24 metri, di produrre la Scia antincendio presso il Comando dei vigili del fuoco, in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/2011.

 

Scarica la circolare completa



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