
12 Novembre 2024 NUOVO ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Giovedì 7 novembre 2024 verrà convocata la Conferenza Stato-Regioni che prevede l’approvazione dell’accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza. In caso di accordo verrà integralmente adottato il testo della Bozza presentata a maggio e che di seguito riportiamo un riepilogo sintetico delle principali novità introdotte nell’accordo in materia di salute e sicurezza rispetto al quadro normativo attuale: 1. Revisione degli Accordi formativi: Viene prevista la revisione e l’accorpamento degli accordi precedenti per una maggiore uniformità, chiarezza e completezza nella formazione in tema di salute e sicurezza, secondo il Decreto Legislativo 81/2008 e le successive modifiche. 2. Definizione della durata minima e dei contenuti formativi: Per ogni corso, rivolto a figure come datori di lavoro, dirigenti, preposti, e responsabili della prevenzione, sono stati definiti sia la durata minima sia i contenuti obbligatori. 3. Verifica dell’apprendimento: L’accordo stabilisce una verifica obbligatoria finale per i discenti e introduce modalità di controllo sull’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. 4. Monitoraggio e controllo delle attività formative: È stato rafforzato il sistema di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme di formazione da parte di chi organizza e partecipa ai corsi. 5. Requisiti per i formatori: Sono indicati nuovi requisiti per i docenti dei corsi, con obblighi specifici per i soggetti formatori istituzionali, accreditati e per altri soggetti autorizzati. 6. Nuove modalità di erogazione: I corsi possono essere erogati tramite presenza fisica, videoconferenza, e-learning o in modalità mista, rispettando specifici requisiti di conformità e idoneità delle piattaforme. 7. Obbligo di aggiornamento: Sono fissate tempistiche e contenuti per gli aggiornamenti formativi obbligatori ogni cinque anni, rivolti a diverse figure, con particolare attenzione all’evoluzione normativa e tecnica. Importante novità che potrà essere introdotta è la formazione obbligatoria ai Datori di Lavoro della durata di n. 16 ore e relativo aggiornamento quinquennale. Inoltre per le figure dei Preposti è prevista una durata minima della formazione di n. 12 ore e l’aggiornamento biennale. Infine la bozza introduce corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione all’uso dei carroponte di n. 10 o n. 11 ore, in funzione dei comandi e vengono definiti durata e modalità di erogazione dei corsi di formazione per addetti che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Questi aggiornamenti hanno l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia dei corsi e migliorare la qualità della prevenzione negli ambienti di lavoro. E’ opportuno precisare che dall’entrata in vigore, il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si applicherà il regime transitorio, della durata di dodici mesi, per il riconoscimento della formazione pregressa. |