09 Marzo 2026 I.N.L. – DECRETO SICUREZZA
Le novità in materia di vigilanza
Gentili Clienti,
con la Circolare I.N.L. n. 1 del 23 febbraio 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito come verranno applicate, in sede di vigilanza, le novità introdotte dal D.L. 159/2025 convertito nella L. 198/2025 (misure urgenti per salute e sicurezza sul lavoro).
Oltre agli obblighi “formali”, aumentano le verifiche sulla coerenza reale fra organizzazione del lavoro, filiera degli appalti e misure di prevenzione effettivamente messe in campo. Questo ha un impatto diretto non solo sulle sanzioni, ma anche su etica aziendale e reputazionale: oggi la sicurezza è un indicatore di affidabilità verso Lavoratori, Clienti e Committenti.
✅ Di seguito una sintesi, con indicazioni operative.
👷🏻♂️ Appalti e subappalti: controlli più mirati sulla filiera
L’I.N.L. orienterà la programmazione ispettiva con priorità verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico sia privato.
Per individuare le situazioni a rischio si farà leva anche su notifiche preliminari (che ora devono indicare le imprese in subappalto) e su banche dati dedicate (es. agricoltura e logistica).
In pratica: chi lavora in filiera (appalto/subappalto), diventa essenziale poter dimostrare rapidamente: ruoli, idoneità, formazione, DPI, procedure, controllo accessi e “chi fa cosa” in cantiere/commessa.
🪪 “Badge di cantiere”: non sostituisce la tessera, la rafforza
La Circolare chiarisce che il nuovo badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista, ma la integra con:
– codice univoco anticontraffazione;
– possibilità di renderla disponibile anche in digitale, tramite strumenti interoperabili con SIISL.
La piena operatività delle “nuove caratteristiche” è collegata a un decreto attuativo; l’obbligo riguarderà imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri in appalto/subappalto (anche se non edili) e altri ambiti ad alto rischio che verranno individuati.
Cosa conviene fare ora (senza aspettare): garantire tessere sempre presenti e coerenti e strutturare una procedura interna per emissione/gestione e controlli, perché è un tema “facile” da verificare in ispezione.
📋Patente a crediti: tre novità che pesano davvero
La Circolare evidenzia tre aree operative.
a) Lavoro irregolare (“nero”) – dal 1° gennaio 2026
La decurtazione diventa di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalle giornate; in presenza di aggravanti specifiche è prevista un’ulteriore decurtazione per lavoratore. Le nuove decurtazioni si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
b) Sanzioni più elevate – da fine 2025
Per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti, la soglia minima sale a 12.000 euro, con criteri applicativi precisati (anche quando il valore dei lavori non è determinabile). La modifica è applicabile alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.
c) Sospensione cautelare
In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi, sulla base di informazioni trasmesse dalla Procura e previa valutazione degli elementi del caso.
Messaggio “di sostanza”: sulla patente non conviene ragionare “a posteriori”. Serve presidio preventivo della filiera e delle evidenze.
❌ Aggiornamenti HSE “da DVR e da campo”
Qui la Circolare è molto chiara: in ispezione verrà guardata la coerenza con DVR/procedure e con ciò che accade davvero.
– Violenza/molestie nei luoghi di lavoro
Tra le misure generali di tutela entra la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste (ambito Titolo II).
Tradotto: serve valutazione, misure organizzative, canali di segnalazione e gestione, informazione/formazione mirata dove pertinente.
– Indumenti che “diventano” DPI
Obbligo di manutenzione e igiene anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, se individuati nel DVR.
Tradotto: non basta consegnarli; va governata la gestione (lavaggio, sostituzioni, controlli).
– Scale verticali permanenti (>5 m e >75°)
Devono avere, in alternativa (in base alla valutazione del rischio), un sistema individuale anticaduta o una gabbia di sicurezza. Per scale installate entro 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono efficaci dal 1° febbraio 2026.
– Gerarchia delle protezioni anticaduta (art. 115)
Ribadita la priorità alle protezioni collettive (parapetti/reti) e una classificazione più ordinata dei sistemi individuali.
🏥 Formazione e sorveglianza sanitaria due messaggi chiave:
– R.L.S.: l’obbligo di aggiornamento periodico è esteso anche alle imprese <15 lavoratori, con modalità demandate al CCNL; restano ferme le ore minime per le aziende >15 (4 ore annue 15–50; 8 ore annue oltre 50).
– Turismo/ricettivo e somministrazione: in deroga, la formazione può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione/inizio utilizzazione.
Tracciamento competenze: passa al fascicolo elettronico del lavoratore e ai sistemi collegati.
🩺Sorveglianza sanitaria:
– controlli sanitari computati in orario di lavoro (eccetto preassuntivi);
– il Medico Competente promuove adesione a screening oncologici (LEA);
– introdotta una visita in caso di “ragionevole motivo” di sospetto uso alcol/stupefacenti, con indicazione che le modalità saranno meglio definite anche dal nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro 31 dicembre 2026.
In caso di verifica o incidente, la domanda non sarà “avete un documento?”, ma:
– le persone erano formate e messe nelle condizioni di lavorare in sicurezza?
– la filiera era governata (appalto/subappalto) o lasciata a sé?
– il DVR era “vivo” e coerente con il campo?
Questo è il confine tra un’azienda “formalmente in regola” e un’azienda credibile e affidabile.
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