20 Marzo 2026 MUD 2026: pubblicato il nuovo modello – scadenza al 3 luglio 2026
Pubblicato il nuovo modello
MUD 2026 (dati 2025)
scadenza al 3 luglio 2026
Informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2026, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
Il termine di presentazione scade il 3 luglio 2026.
⚠️Cosa cambia nel MUD 2026
Le principali novità introdotte riguardano:
✅ l’aggiornamento della Scheda AUT, per allineare le tipologie autorizzative alle classificazioni oggi previste dal RENTRI;
✅ l’aggiornamento delle diciture sullo stato fisico nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata, sempre in ottica di coerenza con il RENTRI;
✅ l’indicazione, nelle istruzioni di compilazione (punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3), che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale;
✅ la sostituzione, nella Scheda Materiali Secondari, del termine “aggregati riciclati” con “aggregati recuperati”, in allineamento al D.M. 28 giugno 2024, n. 127;
✅ la modifica della sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, per migliorare il monitoraggio dei flussi di rifiuti costituiti da bottiglie in plastica raccolte selettivamente tramite eco-compattatori.
📅 Date, aspetti operativi e cogenti
Le scadenze operative da tenere presenti sono le seguenti:
Dal 16 marzo 2026 sarà disponibile il software per la compilazione,
Dal 30 marzo 2026 sarà possibile procedere con la trasmissione delle dichiarazioni.
➡️ La presentazione della Comunicazione Rifiuti avviene tramite il portale MUD Telematico al sito web www.mudtelematico.it. L’accesso al portale avviene esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Per l’invio telematico è inoltre richiesta una firma digitale valida al momento della trasmissione.
Per ogni Unità Locale è dovuto il relativo diritto di segreteria, pari ad € 10,00 da versare tramite PagoPA.
È ammesso l’invio da parte di associazioni di categoria, professionisti e studi di consulenza su delega scritta, fermo restando che la responsabilità sulla veridicità dei dati rimane in capo al dichiarante.
⚠️SOGGETTI TENUTI A VERIFICARE L’OBBLIGO⚠️
👷🏻♂️operatori che effettuano raccolta e trasporto a titolo professionale;
👨🏻💼commercianti e intermediari senza detenzione;
🏭 imprese ed enti che svolgono recupero o smaltimento;
🚯 Produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
🗑️Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
🏫 I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi;
🚛 I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi;
In presenza di casistiche particolari, è opportuno verificare puntualmente l’effettivo perimetro dell’obbligo.
⚠️AZIONE CONSIGLIATA SIN D’ORA⚠️
Si raccomanda di:
✔️ verificare tempestivamente la sussistenza dell’obbligo MUD per ciascuna unità locale;
✔️ predisporre con anticipo i dati ambientali 2025;
✔️ controllare la disponibilità dei dispositivi di identità digitale e della firma digitale del soggetto che effettuerà l’invio;
✔️ riesaminare la documentazione interna in coerenza con le più recenti logiche di tracciabilità e classificazione introdotte dal RENTRI.
Il rispetto della scadenza del 3 luglio 2026 richiede un’attivazione tempestiva, soprattutto per le organizzazioni con più unità locali o con flussi di rifiuti articolati. Una gestione anticipata dell’adempimento riduce il rischio di errori formali, incongruenze dichiarative e criticità in caso di controllo.
Il nostro Studio è a disposizione per supportarVi nella verifica dell’obbligo MUD 2026, nella raccolta e controllo dei dati ambientali 2025 e nella predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione.
Contattateci per programmare per tempo la gestione dell’adempimento ed evitare criticità a ridosso della scadenza del 3 luglio 2026.


