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Patente a crediti: indicazioni INL per il recupero dei crediti decurtati

Patente a crediti: indicazioni INL per il recupero dei crediti decurtati

Gentili Clienti,
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4634 del 24 giugno 2026, ha fornito le prime indicazioni operative per il recupero dei crediti della patente a crediti prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 81/2008.
1. Di cosa tratta la circolare
La nota INL riguarda le modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi potranno richiedere il recupero dei crediti decurtati dalla patente a crediti, a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il recupero può arrivare fino a 15 crediti, ma non è automatico: sarà valutato da una Commissione territoriale, che terrà conto degli interventi realizzati dall’impresa.
2. Chi valuta il recupero dei crediti
La Commissione è composta da rappresentanti di INL e INAIL.
Alle sedute sono inoltre invitati:

  • rappresentanti della ASL competente;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, ove previsto.

La competenza della ASL viene individuata in relazione alla sede legale dell’azienda.
3. Come si possono recuperare i crediti
La circolare chiarisce che la Commissione valuta principalmente due tipologie di intervento:
A. Formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza
La formazione utile al recupero crediti deve essere ulteriore rispetto a quella già obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Aspetto importante: questa formazione non può essere considerata valida come aggiornamento ordinario della formazione obbligatoria.
I corsi dovranno:

  1. essere coerenti con le violazioni che hanno causato la decurtazione dei crediti;
  2. essere erogati da soggetti formatori ammessi;
  3. svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona, se compatibile con gli obiettivi formativi;
  4. prevedere massimo 30 partecipanti;
  5. concludersi con test di verifica;
  6. essere frequentati almeno per il 90% delle ore previste;
  7. considerarsi superati con almeno il 70% di risposte corrette.

L’attestato dovrà riportare espressamente la dicitura:
“valido ai fini del recupero crediti”.

B. Investimenti in salute e sicurezza
La Commissione potrà valutare anche investimenti aziendali mirati a migliorare concretamente le condizioni di sicurezza.
La nota cita, a titolo esemplificativo:

  1. sensori per monitoraggio di rumore, temperatura, gas, ossigeno o sostanze pericolose;
  2. sistemi di monitoraggio ambientale in tempo reale;
  3. DPI o abbigliamento da lavoro con sensori integrati;
  4. cartelle sanitarie elettroniche o sistemi di tracciamento delle esposizioni;
  5. robotica e automazione per attività pericolose;
  6. droni per ispezioni, monitoraggi o campionamenti in aree a rischio;
  7. tecnologie immersive per formazione, simulazioni di emergenza o assistenza da remoto.

Gli investimenti devono essere coerenti con le violazioni riscontrate e sostenibili rispetto alla dimensione dell’impresa.
4. Quanti crediti si possono ottenere con gli investimenti
La circolare riporta la seguente corrispondenza indicativa:

Importo investimento Crediti riconoscibili
Da € 5.000,00 a € 25.000,00 1 credito
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 3 crediti
Oltre € 50.000,00 6 crediti

Gli investimenti realizzati anche con contributi pubblici sono ritenuti validi.
5. Come presentare l’istanza
L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà trasmettere apposita richiesta di recupero crediti utilizzando la modulistica allegata alle linee guida.
L’istanza deve illustrare chiaramente:

  1. crediti decurtati;
  2. violazioni che hanno determinato la decurtazione;
  3. formazione programmata o svolta;
  4. investimenti effettuati o programmati;
  5. tempi di attuazione;
  6. eventuale richiesta di confronto con la Commissione.

La trasmissione avviene in modalità telematica tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro competente.
Conclusione
La circolare INL conferma un principio chiaro: il recupero dei crediti non dipende da semplici dichiarazioni, ma dalla capacità dell’impresa di dimostrare interventi concreti, coerenti e documentati in materia di salute e sicurezza.
Per le imprese edili è quindi opportuno attivarsi preventivamente con un piano strutturato di verifica, formazione, investimenti e raccolta documentale. La patente a crediti non va gestita solo quando il punteggio scende: va monitorata come un indicatore continuo dell’affidabilità aziendale nei cantieri.



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