14 Settembre 2026 RENTRI, termina la proroga: dal 15 e 16 settembre 2026 cambiano sanzioni e gestione del FIR
Il mese di settembre 2026 segna un passaggio importante nell’attuazione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Dopo il periodo transitorio introdotto nei mesi scorsi, arrivano infatti due scadenze particolarmente rilevanti per le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti:
dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni per l’omessa o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti; dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati, termina inoltre la possibilità di scegliere tra FIR cartaceo e digitale.
La proroga che consentiva di utilizzare alternativamente il formulario cartaceo o quello digitale era stata introdotta dall’articolo 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26. Il portale ufficiale RENTRI ha confermato che tale possibilità resta valida solamente fino al 15 settembre 2026.
Cosa cambia dal 15 settembre 2026
A partire dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei Formulari di Identificazione del Rifiuto.La Legge n. 26/2026 ha infatti differito fino a tale data l’applicazione delle sanzioni relative alla prima fase di utilizzo del nuovo sistema di trasmissione dei dati.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni amministrative riguardano la mancata o incompleta trasmissione dei dati richiesti dal sistema RENTRI, fermo restando il diverso trattamento previsto per violazioni meramente formali o errori materiali.
Per le imprese interessate diventa quindi particolarmente importante verificare non soltanto la corretta compilazione del formulario, ma anche la corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni al Registro elettronico.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti al RENTRI
Fino al 15 settembre 2026, i soggetti iscritti al RENTRI possono ancora emettere il FIR in formato cartaceo oppure digitale.
Dal giorno successivo, 16 settembre 2026, termina questa fase transitoria e il FIR digitale diventa obbligatorio per i soggetti iscritti al RENTRI, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Si tratta di un cambiamento operativo rilevante, perché il FIR non sarà più semplicemente un documento da compilare, ma diventerà parte di un flusso digitale che coinvolge tutti i soggetti della filiera.
La scelta del produttore vincola tutta la filiera
Uno degli aspetti fondamentali del nuovo sistema riguarda il coordinamento tra: produttore o detentore del rifiuto, trasportatore e destinatario.
Durante il periodo transitorio, il formato scelto dal produttore o detentore determina infatti il formato utilizzato da tutta la filiera.
Se il FIR viene emesso digitalmente, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo in modalità digitale. Se viene invece emesso in formato cartaceo, nei casi in cui tale modalità sia ancora consentita, tutta la filiera deve continuare a utilizzare il medesimo formato.
Questo principio rende necessario un maggiore coordinamento tra i diversi operatori prima del ritiro del rifiuto, in modo da evitare incompatibilità operative o errori nella gestione del formulario.
Chi deve utilizzare il FIR digitale
L’obbligo riguarda, in generale, i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e assoggettati alla gestione digitale del formulario.
Tra questi rientrano, in particolare, i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Registro.
Per i produttori di rifiuti non pericolosi, l’obbligo dipende invece dalla tipologia di attività svolta, dalla natura dei rifiuti prodotti e, in alcuni casi, dal numero dei dipendenti.
È quindi importante non applicare automaticamente la stessa regola a tutte le aziende: l’obbligo deve essere verificato caso per caso, in relazione all’attività esercitata e ai rifiuti effettivamente prodotti.
Quando il FIR cartaceo può continuare a essere utilizzato
La cessazione della proroga non comporta la completa scomparsa del formulario cartaceo.
Esistono infatti specifiche categorie di soggetti e situazioni per le quali il FIR può ancora essere emesso in formato cartaceo.Tra queste rientrano, ad esempio, alcune categorie di produttori non obbligati all’iscrizione al RENTRI e ulteriori casi espressamente previsti dalla normativa ambientale.
Anche in queste situazioni è però necessario utilizzare il nuovo modello di formulario previsto dalla disciplina RENTRI e seguire le procedure indicate dal sistema per la sua produzione e vidimazione.
Trasmissione dei dati al RENTRI
Un altro elemento centrale riguarda la trasmissione dei dati del FIR digitale.
Per i rifiuti pericolosi, i dati del formulario digitale devono essere trasmessi al RENTRI secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa.
L’obbligo riguarda i soggetti della filiera tenuti alla trasmissione e deve essere coordinato con i termini previsti per le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico.
Questo significa che la digitalizzazione del formulario non si limita alla sostituzione della carta con un documento informatico, ma introduce un vero e proprio sistema di tracciabilità digitale strutturata dei movimenti dei rifiuti.
Attenzione anche agli strumenti utilizzati
La gestione del FIR digitale richiede inoltre di verificare preventivamente l’adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati in azienda.
Il portale RENTRI ha progressivamente aggiornato applicazioni, istruzioni e modalità operative, comprese quelle relative all’utilizzo dei dispositivi mobili e alle procedure da adottare in caso di indisponibilità temporanea dei servizi.
È quindi opportuno verificare:
- disponibilità dei dispositivi utilizzati dal personale;
- aggiornamento delle applicazioni;
- credenziali e abilitazioni degli operatori;
- procedure interne per la compilazione e gestione del FIR;
- coordinamento con trasportatori e destinatari;
- eventuali procedure di emergenza in caso di indisponibilità del sistema.
Cosa dovrebbero fare le aziende prima del 16 settembre
In vista della fine del periodo transitorio, le aziende interessate dovrebbero verificare tempestivamente la propria situazione.
In particolare, è consigliabile controllare:
- se l’impresa rientra tra i soggetti obbligati al RENTRI;
- quali rifiuti prodotti sono soggetti alla gestione mediante FIR digitale;
- se le persone incaricate sono correttamente abilitate all’utilizzo della piattaforma;
- se software, dispositivi e applicazioni utilizzati sono aggiornati;
- se trasportatori e destinatari sono stati coordinati sulla modalità di gestione dei formulari;
- se le procedure interne sono state aggiornate alla nuova gestione digitale.
In conclusione
Il passaggio al FIR digitale rappresenta un cambiamento significativo nella gestione documentale dei rifiuti.
L’obiettivo del RENTRI è infatti rendere la tracciabilità dei rifiuti più strutturata e digitalizzata, riducendo progressivamente l’utilizzo della documentazione cartacea e consentendo una gestione più uniforme delle informazioni lungo l’intera filiera.
Proprio per questo motivo, la scadenza del 15-16 settembre non dovrebbe essere considerata soltanto come un nuovo adempimento informatico.
Per le aziende significa soprattutto rivedere procedure, responsabilità e modalità di coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani resta a disposizione per supportare le aziende nella verifica degli adempimenti applicabili e nell’organizzazione delle procedure necessarie per la corretta gestione della tracciabilità dei rifiuti, contattaci.



