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Rischio caldo: Rafforzati i controlli nei luoghi di lavoro

Rischio caldo: Rafforzati i controlli nei luoghi di lavoro

Le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con comunicazione dell’8 luglio 2026, ha fornito nuove indicazioni operative per le attività di vigilanza sul rischio da stress termico. L’obiettivo è superare una gestione esclusivamente emergenziale del caldo e favorire una pianificazione aziendale preventiva e strutturata. Il rischio deve essere specificamente valutato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto delle attività svolte, delle condizioni ambientali e dell’impegno fisico richiesto ai lavoratori.

Quali aziende sono maggiormente interessate?

I controlli si concentreranno soprattutto nei settori:

  • edilizia e lavori stradali;
  • agricoltura;
  • logistica;
  • consegne effettuate dai rider;
  • attività svolte all’aperto o caratterizzate da elevato impegno fisico.

Il rischio può tuttavia riguardare anche ambienti chiusi, quali capannoni, officine, magazzini e reparti produttivi nei quali siano presenti fonti di calore, umidità elevata o ventilazione insufficiente.

Cosa verrà verificato?

Durante gli accessi ispettivi sarà controllata l’effettiva applicazione delle misure previste dall’azienda, con particolare riferimento a:

  • integrazione del rischio da calore nel D.V.R.;
  • eventuale modifica degli orari di lavoro;
  • sospensione o riduzione delle attività nelle ore più calde;
  • introduzione di pause organizzate e rotazione nelle mansioni più gravose;
  • disponibilità di aree ombreggiate, ventilate o climatizzate;
  • accesso ad acqua fresca e potabile;
  • informazione dei lavoratori e dei preposti;
  • coinvolgimento del Medico Competente;
  • consultazione del RLS o RLST.

Qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile, deve essere valutata anche la sospensione temporanea dell’attività. Il preposto, in presenza di un pericolo rilevato durante il lavoro, deve intervenire secondo quanto previsto dall’articolo 19 del D. Lgs. 81/2008.

Le azioni da adottare

Le aziende dovrebbero verificare tempestivamente di avere:

  1. valutato il rischio da stress termico nel D.V.R.;
  2. individuato mansioni, lavorazioni e aree maggiormente esposte;
  3. definito una procedura per la gestione delle giornate più calde;
  4. incaricato una persona del controllo quotidiano delle previsioni e degli strumenti di allerta, come Worklimate;
  5. stabilito criteri per modificare turni, pause e carichi di lavoro;
  6. garantito acqua potabile e adeguate zone di recupero;
  7. informato lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore;
  8. coinvolto il Medico Competente e consultato il R.L.S. o R.L.S.T.;
  9. conservato evidenza delle misure effettivamente adottate.

Focus Lombardia

In Lombardia, dal 10 giugno al 23 settembre 2026, è vietato il lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nei giorni in cui la mappa Worklimate segnala un rischio “alto” per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

In sintesi

Non è sufficiente inserire nel D.V.R. un generico riferimento alle alte temperature. L’azienda deve dimostrare di avere definito e applicato misure concrete, adeguate alle condizioni climatiche e alle lavorazioni effettivamente svolte. La gestione del rischio caldo deve quindi diventare parte integrante dell’organizzazione aziendale, coinvolgendo datore di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti, Medico Competente e rappresentante dei lavoratori



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