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COVID-19, cosa fare in caso di rifiuti infetti

rifiuti a rischio infettivo sono quei rifiuti che presentano un rischio biologico nonché gli oggetti e i materiali da eliminare venuti a contatto con sangue o materiale biologico infetto o presunto tale.

La conclusione delle operazioni di sanificazione, all’interno di una attività lavorativa in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione da Covid-19, genera dei rifiuti che rientrano in questa tipologia.

La circolare “COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti” del 24 febbraio 2020 specifica soltanto che vengano smaltiti secondo la dicitura seguente:

Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).” Corrispondente alla voce 180103* del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, emissione di formulari di trasporto rifiuti, utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento, presentazione di MUD annuale).

Nei luoghi in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione, il produttore e responsabile del rifiuto è l’impresa incaricata della sanificazione. Gli addetti incaricati alle operazioni evitino assolutamente di:

  • buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc., nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione;
  • mettere DPI utilizzati e stracci, ecc., in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (e vale sia per le aziende NON iscritte all’Albo, che per quelle iscritte all’Albo in categoria 2-bis per CER 180103*).

Si ricorda a tal proposito come la raccolta dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve avvenire all’interno di ciascuna Unità Operativa in appositi contenitori tipo halibox (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante), i quali vanno collocati in posizione idonea, facilmente accessibile e nelle immediate vicinanze del luogo di effettiva produzione dei rifiuti.

RIFERIMENTI CONSULTATI

  • Nota del 24 febbraio 2020 COVID-2019, Nuove indicazioni e chiarimenti


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