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Novità in materia di sorveglianza sanitaria

I datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Rimane facoltà del Datore di lavoro di nominarne uno per il periodo emergenziale.

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