29 Gennaio 2019 Causa di licenziamento
Una sentenza del mese di gennaio 2019 ha dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore per non aver partecipato alla formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Come noto, infatti, il Testo Unico prevede che ogni lavoratore abbia l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”
L’obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservi tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall’altro – civilisticamente parlando – il contratto di lavoro.
La Corte ha dunque ritenuto che mancata partecipazione al corso di formazione organizzato dall’azienda abbia rappresentato, “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata“