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Circolare patente e punti

Circolare patente e punti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 che introduce unnuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che operao nell’ambito di cantieri ediliDal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della patente a crediti.  Requisiti rilascio patenteLa patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
– adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli   obblighi formativi di cui all’articolo 37 D. Lgs. 81/2008;
– adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
– dei seguenti documenti  — Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  — Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  — Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Punteggio patenteLa patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, – l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesiDecurtazioni creditiLa patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I D. Lgs. 81/2008:  Ad esempio: Mancata redazione D.V.R., Mancata od incompleta formazione, Mancata redazione P.E.I., Mancata redazione P.O.S., ecc.: 10 crediti;- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008:  Ad esempio lavori a rischio: Seppellimento, Caduta dall’alto, Prossimità di linee elettriche, Utilizzo agenti chimici, ecc.: 7 crediti;- provvedimenti sanzionatori di cui alla l. 23/04/02, n. 73(Lavoro sommerso ed irregolare): 5 crediti;- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
— la morte: 20 crediti;
— un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
— un’inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti. Reintegro creditiLa reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/2008.Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici.Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti.Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008Esonero patente a creditiNon sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese con l’attestato di qualificazione SOA. Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavoriIl Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.


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