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Novità D. Lgs. 81/08

D. Lgs. 81/08: le novità

A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) riportiamo, in sintesi, le novità.

PREPOSTO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto che ha il compito di svolgere l’attività di vigilanza all’interno dell’azienda, preferibilmente, la nomina, dovrà essere redatta in forma scritta.
Il preposto ha l’obbligo di intervenire e/o sospendere l’attività dei lavoratori che:

  • non rispettano le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  • non utilizzano i dispositivi di protezione individuale,
  • adottano comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli altri lavoratori, intervenendo per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Inoltre, deve segnalare i comportamenti illegittimi dei lavoratori e il mal funzionamento dei mezzi o delle attrezzature di lavoro al proprio superiore.
In caso di violazioni delle disposizioni, il preposto potrà incorrere in imputazione per violazioni della norma.
Anche nell’ambito delle attività in appalto o subappalto, i datori di lavoro o subappaltatori devono indicare espressamente al committente la persona che ha il ruolo di preposto.
Infine, viene specificato che la formazione per il preposto sarà biennale e dovrà essere aggiornata ogni qual volta sussiste un nuovo rischio o in caso di evoluzione del rischio.
Segnaliamo, tuttavia che, ad oggi, non sono ancora state emanate direttive in merito alla nuova periodicità e per tanto risultano invariate le condizioni in essere.
Tutte le nuove regole che riguardano la figura del preposto sono già in vigore e la conseguente violazione può essere sanzionata.

 

DATORE DI LAVORO

La legge 215/2021 ha apportato delle novità anche per quanto riguarda la figura del Datore di Lavoro che deve essere obbligatoriamente formato ed aggiornato.
Segnaliamo che il percorso formativo verrà definitivo ed incluso nel nuovo Accordo Stato-Regione che dovrebbe essere adottato entro il 30 giugno 2022; tale accordo includerà anche la nuova periodicità per la formazione dei preposti.
Segnaliamo che tutti i nuovi corsi per il Datore di Lavoro e il Preposto dovranno essere svolti esclusivamente in presenza.

 

ADDESTRAMENTO

La modifica all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 riporta la definizione di addestramento: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Consiste nella prova pratica per l’utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature, impianti, Dispositivi di Protezione Individuale, macchine, sostanze etc. Consiste, anche, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza”.
Tutte le attività di addestramento devono essere registrate su apposito registro cartaceo o digitale e devono indicare il nome del docente che ha impartito l’addestramento, il resoconto delle attività svolte, gli argomenti trattati, il luogo dove è stata svolta la sessione di addestramento, la data e la durata e anche la firma del lavoratore che ha svolto l’addestramento.
Tutte le nuove regole che riguardano l’addestramento sono già operative e sanzionabili.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Infine, la riforma del D. Lgs. 81/08 ha precisato che la sospensione dell’attività può avvenire:

  • per gravi violazioni delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro,
  • se il 10% dei lavoratori risulti irregolare. In questo caso, il lavoratore verrà allontanato, ma gli verrà corrisposta integralmente la retribuzione;
  • per la mancata realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • per la mancata realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione,
  • per la mancata nomina dell’R.S.P.P. e per la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione,
  • per la mancata realizzazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

 

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani è a disposizione per chiarimenti.



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