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Datore di lavoro e principio di effettività

Datore di lavoro e principio di effettività: chi viene accusato in caso di infortunio/incidente sul lavoro?

Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a.) il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda ovvero il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato o un componente del consiglio di amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzioni.

Secondo il principio di effettività (art. 299 del D. Lgs. 81/08) la posizione di garanzia grava su colui il quale eserciti, in concreto, i poteri di giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti dall’art. 2 comma 1 lettera b (datore di lavoro), d (dirigente), e (preposto) pur essendo sprovvisto di regolare investitura.

La Corte di Cassazione il 19 gennaio 2022, ha dichiarato che nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa, ma precisa che nel caso di una ripartizione di funzioni nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, gli altri componenti rispondono anch’essi del fatto illecito, se abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti.



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