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Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48Decreto Lavoro 2023:MODIFICHE AL T.U.S. (D. Lgs. 81/08)

Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48Decreto Lavoro 2023:MODIFICHE AL T.U.S. (D. Lgs. 81/08)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 5 Maggio 2023, entra in vigore il “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023).
Il Decreto-legge introduce misure per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi.
Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
In particolare, all’art. 14 del Decreto-legge sono riportate le modifiche al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81:

Modifica dell’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
comma 1, lettera a): “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28” Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente, oltre che nei casi previsti dalla normativa (i.e. superamento dei limiti di rumore, utilizzo dei videoterminali oltre le 20 ore, ecc.), anche a seguito dell’esito della valutazione dei rischi in relazione alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, alla sistemazione dei luoghi di lavoro, allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli alla specifica tipologia contrattuale, ecc.

Modifica dell’articolo 31 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
comma 1, lettera a): “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV” I componenti di un’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici, gli artigiani e i piccoli commercianti devono rispettare anche le disposizioni previste dall’art. 112 in relazione all’allestimento di opere provvisionali; in particolare tali opere devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, devono essere proporzionate ed idonee allo scopo e devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei.

Modifica dell’articolo 25 “Obblighi del medico competente” 
comma 1, lettera e-bis): “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità” Il medico competente deve rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione, non solo in base agli accertamenti sanitari effettuati, ma anche sulla base dei risultati sanitari riportati nella cartella sanitaria del precedente ambito lavorativo.
– comma 1, lettera n-bis): “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”
Il medico competente, nel caso in cui non sia in grado di svolgere la propria prestazione per gravi e motivate ragioni, deve comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, il nominativo di un suo sostituto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’esecuzione delle proprie funzioni. Tale sostituto rimarrà in carica per tutto il periodo di “assenza” del medico competente.

Modifica dell’articolo 25 “Obblighi del medico competente” Modifica dell’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”  
comma 2, lettera b-bis): “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa” La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’adozione dell’accordo previsto entro il 30 giugno 2022 e non ancora pubblicato, deve garantire, oltre all’individuazione della durata, dei contenuti minimi, delle modalità della formazione obbligatoria, delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche il monitoraggio ed il controllo delle attività formative sia per i soggetti che erogano la formazione sia per i soggetti destinatari della stessa.

Modifica dell’articolo 71 “Obblighi del datore di lavoro” 
comma 12: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente” I soggetti privati abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature riportate in allegato VII del TUS, acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica (ATS), territorialmente competente, titolare della funzione

Modifica dell’articolo 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”  
comma 2: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo” Il noleggiatore o il concedente uso di un’attrezzatura di lavoro senza operatore deve richiedere al soggetto o al datore di lavoro che intende noleggiare o prendere in concessione tale attrezzatura, una dichiarazione (autocertificazione) che attesti che i soggetti che useranno l’attrezzatura sono stati adeguatamente formati e addestrati. Tale autodichiarazione dovrà essere conservata per tutto il periodo di noleggio/concessione d’uso.

Modifica dell’articolo 73 “Informazione, formazione e addestramento”
comma 4-bis: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro” Qualora il datore di lavoro faccia uso di attrezzature che richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, dovrà effettuare corsi di formazione e addestramento adeguati all’uso in sicurezza.

Modifica dell’articolo 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso” 
comma 2, lettera c): “Il datore di lavoro119 e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis” Il datore di lavoro e il dirigente se:

  • • non mettono a disposizione attrezzature conformi;
  • • all’atto della scelta, non considerano le condizioni e le caratteristiche del lavoro e i rischi presenti nell’ambiente di lavoro o derivanti dall’impiego e dalle interferenze con altre attrezzature;
  • • non prende misure atte alla corretta installazione, utilizzo, manutenzione e aggiornamento/modifica;
  • • non prende necessarie misure atte all’identificazione dei lavoratori addetto all’uso dell’attrezzatura che richieda conoscenza o responsabilità particolari ed alla loro formazione, informazione e addestramento;
  • • non sottoponga ad un controllo iniziale e dopo ogni montaggio tutte le attrezzature la cui sicurezza dipenda dalle condizioni di installazione;
  • • non sottoponga ad un controllo periodico e/o straordinario, a carico di persona competente, di tutte le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose;
  • • non effettuano la formazione e l’addestramento sull’uso in sicurezza delle attrezzature che richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari.

sono sanzionabili con l’arresto da 3 a 6 mesi o con il pagamento di una sanzione che va da € 3.071,27 a € 7.862,44.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani è a disposizione per chiarimenti.


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