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Deposito temporaneo di rifiuti: ripristinati con la “Legge Rilancio” i procedimenti ordinari dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006

Gentile Cliente,

con l’art. 228 bis della Legge n. 77 del 17/07/2020 più nota come “Legge Rilancio”, viene soppresso l’articolo 113-bis del Decreto “Cura Italia”, con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali ammettere il deposito temporaneo di rifiuti.
Tornano pertanto a valere le disposizioni dell’art. 183 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in base alle quali “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Continuano a valere le Ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del Codice dell’Ambiente che hanno introdotto, a livello locale, forme straordinarie di gestione dei rifiuti: tali Ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti e, qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, tali Ordinanze anche oltre i predetti termini.
Si raccomanda quindi di verificare le eventuali ordinanze specifiche emanate dalle Regioni in particolare monitorando il sito istituzionale di Regione Lombardia a questa pagina.
RIFERIMENTI E ALTRI DOCUMENTI
  • Testo del Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 pubblicato sul S.O. n. 25 alla G.U. n. 180 del 18/07/2020

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore domanda e chiarimento.



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