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infortunio somministrazione manodopera

Di chi è la responsabilità, in caso di infortunio se l’appalto di servizi viene configurato in somministrazione della manodopera?

La corte di Cassazione Penale, a seguito della sentenza del 14 giugno 2022, ha definito chi risponde in caso di infortunio quando da un appalto di servizi si entra nell’area della somministrazione di manodopera.

Infatti, la sentenza n° 23137 ha condannato il Datore di Lavoro dell’azienda committente, il preposto dell’impresa appaltatrice e l’azienda subappaltatrice per l’infortunio avvenuto ad un lavoratore di una cooperativa operante in subappalto dall’impresa appaltatrice.

Il datore di lavoro committente, che assume la posizione di garanzia come “datore di lavoro di fatto”, e l’azienda committente sono stati incolpati perché dalle testimonianze è risultato che i lavoratori della cooperativa subappaltatrice ricevevano le disposizioni dai capiturno dell’azienda committente e quindi la cooperativa subappaltatrice erogava una vera e propria somministrazione di manodopera in favore dell’azienda committente.

Il preposto, invece, è stato incolpato perché di fatto, attraverso un collega, ha dato l’ordine di effettuare il lavoro che ha causato l’incidente.
Lo stesso preposto aveva il compito di veicolare gli ordini dell’azienda committente ai lavoratori dell’impresa subappaltatrice, ne era quindi il referente.

 

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani è a disposizione per chiarimenti.



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