07 Ottobre 2021 Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
“Decreto 2 G.S.A. – Gestione Sicurezza Antincendio”
È stato pubblicato anche il secondo decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce i criteri per la gestione e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio dei luoghi di lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Il decreto identifica il campo di applicazione e descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, poi passa alle regole per la informazione e formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti antincendio e la loro formazione ed aggiornamento, definisce i requisiti dei docenti e le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio.
Il Datore di Lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Inoltre, se rientra nei casi previsti, predispone il Piano di Emergenza Interno ove devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro.
Inoltre è obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nell’allegato.
In particolare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.
Il decreto di sofferma sull’aspetto formativo introducendo l’aggiornamento con cadenza almeno quinquennale degli addetti alla squadra emergenza e dei requisiti dei docenti dei relativi corsi di formazione definendoli per la parte teorica e per la parte pratica.
Docenti dei corsi antincendio, parte teorica e pratica: i requisiti
Questi devono:
- aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
- ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
I docenti della sola parte teorica: i requisiti
- devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
- ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati:
- i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
- i docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Inoltre il decreto statuisce che i docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
I corsi per addetti antincendio già programmati sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il Decreto stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Il decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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