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Sospensione dell’attività per mancanza del piano di emergenza e di evacuazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che stabilisce importanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’art. 13 del decreto-legge, letto unitamente all’Allegato I del decreto 81/08 anche questo modificato, pone in evidenza che la mancanza del piano di emergenza e di evacuazione costituisce uno dei casi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ed è sanzionato con un provvedimento di sospensione dell’attività.

Il provvedimento di sospensione dell’attività è adottato dall’Ispettorato del Lavoro, a seguito di segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Attualmente vige l’obbligo della redazione del piano di emergenza per i luoghi di lavoro che costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011 e per i luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti.

Dal 4 ottobre 2022, con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021, la redazione del piano di emergenza sarà obbligatoria nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.


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