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Sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza: le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha trasmesso una circolare relativa alle modalità di applicazione del provvedimento di sospensione a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Presentiamo, sinteticamente, i casi in cui si applica il provvedimento:

  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi: il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui sia constatata la mancata redazione del DVR. Nell’ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in un luogo diverso, sarà adottato il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
  • Mancata formazione ed addestramento: il provvedimento va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento (articoli di riferimento: 73, 77, 116, 136, 169 del Testo Unico Sicurezza Lavoro).
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia nominato il R.S.P.P. o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.


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